Linee guida e deontologia del consulto astrologico ©
Capo I - Ruolo dell'astrologo
Articolo 1 - Consulto e oroscopi
Nel corso di un consulto, l'astrologo studia la situazione personale e individuale del consultante. In questo ambito non redige un oroscopo di tipo segno-solare o non si limita a questo. Interrogato in tal senso, chiarisce che si tratta di tecniche diverse.
Articolo 2 - Impegni e serietà dell'astrologo
L'astrologo s'impegna a non nuocere a nessuno in alcun modo. Accresce il proprio bagaglio di conoscenze e le utilizza per il benessere dell'individuo, del gruppo e della comunità. Opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere sé stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole e responsabile. S'impegna a mantenere un livello adeguato di preparazione astrologica e ad aggiornarsi nel settore in cui opera e nelle tecniche che usa. Utilizza metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti o i riferimenti editoriali. Quando fa attività di consulenza, didattica e ricerca e quando ne comunica i risultati, l'astrologo valuta l'attendibilità delle informazioni, dei dati e delle fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; all'occorrenza espone ipotesi interpretative alternative e chiarisce i limiti dei risultati.
Articolo 3 – Competenze
L'astrologo esprime valutazioni e giudizi su casi specifici solo se fondati sulla conoscenza astrologica diretta o su documentazione adeguata e attendibile. L'astrologo accetta l'incarico esclusivamente nei limiti delle proprie competenze ed esperienze. Qualora l'interesse del committente richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, l'astrologo propone l'invio ad altro collega o ad altro professionista. L'astrologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il consultante si rivolga a presidi, istituti o figure professionali più adeguate alla risoluzione degli specifici problemi del consultante.
Articolo 4 – Professionalità
L'astrologo contrasta l'uso improprio o fuorviante del titolo di astrologo. Usa il titolo di astrologo esclusivamente per attività pertinenti e non avalla con esso attività ingannevoli o abusive. Evita commistioni tra ruolo di astrologo e vita privata che possano interferire con l'attività di consulenza o comunque arrecare danno all'immagine dell'astrologia. All'astrologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto di consulenza, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito. Non usa il proprio ruolo e i propri strumenti astrologici per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.
Articolo 5 – Riservatezza
L'astrologo è tenuto al segreto professionale. Mantiene il riserbo sulle notizie apprese nell'esercizio della sua attività e non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in un consulto, né informa circa le prestazioni effettuate o programmate.
Articolo 6 – Autonomia
L'astrologo sceglie e utilizza in piena autonomia i metodi, le tecniche e gli strumenti di consulto; è perciò responsabile della loro applicazione e delle valutazioni e interpretazioni che ne ricava. Non accetta condizioni che limitino la propria autonomia e il rispetto delle norme del presente codice. Mantiene piena autonomia nel rispetto delle altrui competenze quando collabora con altri astrologi o professionisti di altre discipline.
Capo II - Rapporti con i consultanti e i committenti
Articolo 7 - Trattamento dei dati
Nell'attività di consulto l'astrologo raccoglie una casistica che può utilizzare in scritti, articoli, relazioni, studi. A tal fine è tenuto a seguire con scrupolo le indicazioni di legge sul trattamento dei dati personali:
- usando opportune tecniche di custodia, anonimizzazione e separazione dei dati utilizzabili dai dati cosiddetti "sensibili";
- informando i consultanti del possibile utilizzo dei dati personali per ottenerne il loro previo consenso informato;
- garantendo ad essi la piena libertà di concedere, rifiutare o ritirare il proprio consenso. L'astrologo redige le comunicazioni astrologiche, per esempio in congressi o convegni di studio, in modo da salvaguardare in ogni caso l'anonimato del consultante anche quando si rivolge a un pubblico di operatori tenuti al segreto professionale.
Articolo 8 - Responsabilità dell'astrologo
Consapevole della responsabilità dovuta al fatto che, con la propria attività, egli può intervenire significativamente nella vita degli altri, l'astrologo non suscita attese infondate ed evita di incutere timore alcuno nel consultante. Presta la massima attenzione a un uso appropriato della propria influenza, non approfitta della fiducia del consultante ed evita che si vengano a creare situazioni di dipendenza tra sé e il consultante.
Articolo 9 - Autonomia e rispetto del consultante
L'astrologo rispetta la dignità, la riservatezza, l'autodeterminazione e l'autonomia del consultante; ne rispetta opinioni e credenze e non impone mai il proprio sistema di valori; non opera discriminazioni di religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socioeconomico, sesso d'appartenenza, orientamento sessuale, stato di salute, disabilità.
Articolo 10 - Trasparenza del consulto
Nella fase iniziale del consulto l'astrologo è tenuto a:
- illustrare le regole che governano il consulto, impegnando eventuali altre persone presenti al rispetto della privacy e delle regole indicate
- pattuire quanto attiene all'eventuale compenso in base a criteri di trasparenza e verificabilità
- fornire informazioni adeguate e comprensibili circa le finalità e le modalità delle sue prestazioni, in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato sull'utilizzo dei dati personali. Se la prestazione ha carattere di continuità nel tempo, l'astrologo ne indica, ove possibile, la prevedibile durata.
Articolo 11 - Consulti su commissione
In tutti i casi in cui consultante e destinatario ultimo del consulto non coincidano, l'astrologo è tenuto a tutelare innanzitutto il destinatario del consulto. Nei consulti ai fini di selezione e valutazione del personale, l'astrologo è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualifica o preparazione così come richiesti dal committente, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.
Articolo 12 - Interruzione del consulto
L'astrologo valuta ed eventualmente propone l'interruzione del rapporto di consulenza quando constata che il consultante non trae alcun beneficio dal consulto e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento dello stesso. Se richiesto, fornisce al consultante le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.
Capo III - Rapporti con i colleghi
Articolo 13 – Solidarietà
I rapporti fra astrologi devono ispirarsi al rispetto reciproco, alla lealtà e alla colleganza. L'astrologo appoggia e sostiene i colleghi che vedano compromessa la loro autonomia e con essa il rispetto delle norme deontologiche.
Articolo 14 – Collaborazione
L'astrologo s'impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline astrologiche e comunica i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità astrologica, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale. Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, l'astrologo è tenuto a indicare la fonte degli altrui contributi.
Articolo 15 – Subentro
Se un consultante si rivolge a un astrologo dopo essersi recato da un altro, l'astrologo che subentra al collega deve comportarsi con trasparenza e lealtà. Deve astenersi dal formulare giudizi sul collega a cui subentra o usare un linguaggio sconveniente od offensivo nei suoi confronti.
Articolo 16 – Reputazione
L'astrologo si astiene dal dare pubblicamente giudizi negativi relativi alla formazione, alla competenza e ai risultati conseguiti dai colleghi, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi.
Capo IV - Rapporti con la società
Articolo 17 – Decoro
Nell'esercizio della propria attività e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente l'astrologia a qualsiasi titolo, l'astrologo è tenuto a uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.
Articolo 18 – Insegnamento
Nelle attività di docenza, didattica e formazione l'astrologo stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l'interesse per i principi deontologici, ispirando ad essi la propria condotta professionale. A salvaguardia sia dei consultanti che della categoria, è tenuto a non divulgare l'uso di strumenti e tecniche riservate all'attività di astrologo a soggetti estranei a tale attività, tranne il caso in cui egli insegni discipline astrologiche a tali persone.
Articolo 19 – Preparazione
L'astrologo presenta in modo corretto e accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.
Articolo 20 – Pubblicità
Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, l'astrologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, la pubblicità e l'informazione concernenti l'attività di consulenza devono essere ispirate a criteri di decoro professionale, di serietà e di tutela dell'immagine della categoria.
NOTA BENE:
Il presente codice è stato redatto prendendo spunto dal codice degli psicologi italiani in vigore all'epoca. In una prima stesura l’Articolo 1 recitava così:
"L'astrologo che aderisce al presente codice non si occupa di oroscopi segno-solari; interrogato in tal senso, chiarisce che tale attività è ben distinta dall'autentica astrologia genetliaca".
Questa formulazione fu ritenuta penalizzante o ghettizzante per chi, oltre a essere un ottimo astrologo, si occupa o si è occupato di oroscopi di tipo segno-solare. Ho dunque modificato l'Articolo 1 per renderlo inclusivo.

.jpg)

